Statuto dell'Associazione
Le Querce in Fiore
Associazione di Promozione Sociale
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - DURATA
Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita in Sesto Fiorentino l'Associazione di promozione sociale denominata LE QUERCE IN FIORE A.P.S. con sede legale in Sesto Fiorentino viale Giulio Cesare n.11.
L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, è libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale e si ispira al Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa tesa alla realizzazione degli scopi sociali.
L'Associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, razza.
L'Associazione può aderire o convenzionarsi con altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
Art. 2 - Finalità e scopi
L'Associazione è retta dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, in osservanza delle norme di leggi vigenti.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale , mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale , avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- educazione, istruzione e formazione professionale , ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale , incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L' Associazione ha i seguenti scopi:
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie adottive e/o affidatarie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- promuovere la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione nazionale e internazionale e dell'affidamento dei minori, nonché della cultura dell'adozione, dell'accoglienza e dell'accettazione delle diversità presso la società e le sue strutture, mediante opuscoli, incontri, dibattiti, articoli o pubblicazioni.
In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- Realizzare incontri tra famiglie adottive e/o affidatarie e aspiranti tali per favorire uno scambio di esperienze;
- Formazione ed informazione a supporto delle famiglie adottive o gruppi spontanei e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione e dell'affido;
- Creare e sviluppare relazioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Istituzioni, Associazioni e Privati;
- Promuovere, organizzare e partecipare ad eventi, manifestazioni e attività ludiche;
- Favorire momenti di aggregazione tra i bambini e/o ragazzi;
- Editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione, dell'affido e dell'infanzia;
- Realizzare e/o sostenere progetti di cooperazione nazionale ed internazionale.
L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungi mento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e Privati.
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi , a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 - I Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Sono soci coloro che condividendo le finalità dell' Associazione versano la quota associativa annua periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
Art. 5 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell' Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti non fosse nominato, il ricorso può essere presentato all'Assemblea dei Soci. In entrambi i casi, previo contraddittorio, la deliberazione in via definitiva e inappellabile viene presa nella prima riunione convocata successiva alla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza onere alcuno, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare nel corso dell'Assemblea i bilanci annuali di gestione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.
Art.7 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Art..8 - Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
TITOLO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
Art. 9 - Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; Possono inoltre essere costituiti i seguenti Organo di controllo:
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai. Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art.10 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio, anche tramite mail o fax, almeno 15 (quindici) giorni prima.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente, o di almeno il'10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di
voto e delibera con i ¾ dei voti di questi ultimi.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consi glio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su quant'altro sottoposto al Suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o dal Vice in sua assenza, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario che viene nominato dall'assemblea.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano all'interno della sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
l Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di Il (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare, anche mediante mail e/o fax, ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno 2 (due) giorni anche tramite mail e/o fax.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegi aie, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- proporre la quota associativa;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- demandare ad uno o più consiglieri oppure ad uno o più soci lo svolgimento di determinati incarichi;
- definire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Enti , Associazioni e/o Privati; - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati;
- assumere eventuale personale dipendente;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
l Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, di ogni natura ed a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati. In caso di necessità e di urgenza il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
Art. 13 - Il Tesoriere
Qualora ricorrano valutazioni di opportunità legale all'attività istituzionale dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Tesoriere dell'Associazione.
Il Tesoriere dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o perdurante assenza il Consiglio Diretti vo procede alla nomina di un altro Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e predispone i rendiconti economici e finanziari annuali ed i preventivi di spesa.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri (se previsto)
L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati
scadono con gli altri componenti. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi soc iali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
TITOLO III - L'ESERCIZIO ECONOMICO E SOCIALE
Art. 16 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote annuali associative;
- contributi ed erogazioni degli aderenti, di privati e associazioni;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- fondo di riserva;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle att ività esercitate o ad esse connesse.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.
Art. 17 - Esercizio sociale e Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esclusivamente per il primo esercizio il periodo si intende dalla data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO IV - SCIOGLIMENTO E NORME FINALI
Art. 18 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 c.c. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Art. 19- Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttiva e approvata, con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. l beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 20 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.